Rimborso Accise

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Servizio di richiesta rimborso accise sul gasolio per autotrazione

Che cos’è l’Accisa?

L'accisa è un’imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo applicata sulla quantità del bene acquistato

Prima di parlare di rimborso accise, ricordiamo innanzitutto che cos’è un’accisa. Un’accisa è un’imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo, nello specifico di gasolio per autotrazione. Tale imposta viene applicata sulla quantità del bene venduto e non sul suo prezzo.
Riportiamo qui di seguito- a titolo esemplificativo- il costo medio di un litro di gasolio rilevato nel mese di agosto del 2019:


MESE
PREZZO
INDUSTRIALE
IVA ACCISA PREZZO AL CONSUMO
AGOSTO
2019
0,581 0,264 0,617 1,462

Nel riquadro precedente è evidenziata l’entità della quota relativa all’accisa che corrisponde quasi al 50% del prezzo al consumo totale

come richiedere il rimborso delle accise
pratiche-trasporto-merci

SERVIZIO DI GESTIONE RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

il nostro Studio si occupa di servizi per l’autotrasporto dal lontano 1934 ,
Oggi abbiamo sviluppato un particolare interesse professionale verso la
gestione dei costi del trasporto e l’ottenimento del recupero o rimborso degli stessi tra cui:
– Gestione completa delle pratiche per il recupero delle accise sul gasolio (Carbon Tax)
Gestione completa delle pratiche per il rimborso accise macchine operatrici
– Gestione del Rimborso pedaggi
– Gestione del Rimborso iva estera

CALCOLA IL TUO RIMBORSO

Hanno diritto al beneficio del rimborso accise sul gasolio per autotrazione i seguenti soggetti:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci per Conto Terzi e in Conto Proprio con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che rispettino la normativa EURO 5 o superiore;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Il rimborso delle accise gravanti sul gasolio per autotrazione corrisponde a 214,18 € ogni 1.000 litri di gasolio consumato. Tale cifra sale a 432.18 € ogni 1.000 litri di gasolio consumato per produrre forza motrice per le macchine operatrici

Il recupero delle accise gravanti sul gasolio per autotrazione può essere richiesto a rimborso o  in compensazione.

  • Se richiesto in COMPENSAZIONE, il credito può essere utilizzato come credito d’imposta tramite modello F24. L’utilizzo effettivo della cifra potrà avvenire solo dopo l’esplicito riconoscimento dell’ufficio competente territorialmente o comunque dopo il decorso di 60 giorni salvo notifica di un provvedimento di diniego (secondo il principio del silenzio assenso così come definito dalle norme in materia di procedimento amministrativo ex 20 Legge 7 agosto 1990, n.241) ;
  • Se richiesto tramite RIMBORSO, il credito potrà essere ricevuto tramite bonifico su conto corrente intestato al beneficiario stesso dell’agevolazione, sempre decorsi 60 giorni (silenzio assenso) dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente (effettivo incasso non prima di 180/240gg).

Dall’anno 2012 il rimborso accise sui consumi di gasolio alle imprese di autotrasporto, avente precedentemente carattere annuale, può ora essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (come stabilito all’art 61 D.L. n.1/2012). Prendendo, ad esempio, i consumi di gasolio effettuati nel primo trimestre 2016, la dichiarazione dovrà essere presentata a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile dell’anno di riferimento (termine ordinatorio).

Il rimborso si calcola sui litri di gasolio acquistati o consumati?

La norma, nel disciplinare l’agevolazione fiscale relativa al gasolio utilizzato nell’attività di autotrasporto, fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, facendo così assurgere l’operazione di fornitura del prodotto – che ne costituisce il presupposto di fatto – a criterio di determinazione dei consumi da ammettere all’agevolazione. Quindi per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura.

In che momento sorge il diritto al recupero dell’accisa?

È proprio nel momento in cui avviene la consegna del gasolio che l’onere dell’accisa – nella misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita – viene trasferito sugli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico. Il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa.


Come posso chiedere il rimborso accise se non ho ancora le fatture?

La norma, oltreché prevedere l’emissione immediata della fattura, consente, per le cessioni di beni supportate da documenti da cui risultino i soggetti contraenti, che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna. In tal caso la fattura può avere carattere riepilogativo delle cessioni intervenute nell’arco del mese di riferimento tra i medesimi soggetti.
La norma ammette la possibilità di una fatturazione differita, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato.

Modifiche al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

con riferimento all’art. 61 del D.L. n.1/2012 sopra menzionato, al comma 1, modifica l’art.3 (commi 1 e 6) e l’art. 4 (comma 3) del regolamento emanato con il D.P.R. n.277/2000, ed in particolare, con la modifica apportata al comma 1 dell’art.3 del medesimo D.P.R. n.277/2000, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell’anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell’anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre- dicembre).

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