Passaggio di proprietà

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Il D. lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede la progressiva ’introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CdP cartaceo o CdP digitale).

IL DU è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico.

Poiché l’emissione del DU avverrà progressivamente per tipologia di operazioni e, per i veicoli già immatricolati/iscritti al PRA, in occasione della prima operazione effettuata, potranno coesistere nel corso del tempo veicoli dotati di Carta di Circolazione e CdP con veicoli già dotati, invece, di DU.

lo-sportello-automatico-dell-automobilistaRivolgendosi al nostro Studio, possono essere offerti i servizi dello Sportello Telematico dell’Automobilista e si può concludere tutta la procedura in tempo reale avendo la garanzia del rilascio a vista dei documenti definitivi con l’aggiornamento dei pubblici registri. Ma cos’è lo STA? Il DPR 358/2000 ha istituito lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Tale strumento nasce con l’intento di semplificare le operazioni a carico del cittadino relativamente alle pratiche automobilistiche più diffuse (ad es. immatricolazione, reimmatricolazioni, passaggi di proprietà, radiazione dalla circolazione dei veicoli, etc..) e permette, grazie alll’immediato interscambio dei dati tecnici da parte del CED della Motorizzazione Civile e dei dati relativi alla proprietà da parte del Pubblico Registro Automobilistico, l’espletamento contestuale delle formalità richiesta.

La legge n. 248/06 di conversione del Decreto Legge n. 223/06 allarga il numero di soggetti che possono provvedere ad autenticare le firme nel caso di alienazione e costituzione di diritti di garanzia sui beni mobili registrati (si veda la l. 80/05, art.3 comma 4 e la l. n.266/05, artt. 390 e 391 abrogata dalla legge 248/06). La modalità di autentica presso i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista si applica agli atti di alienazione di beni mobili registrati e rimorchi nonchè agli atti finalizzati alla costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. Continuano invece ad essere riservati all’autentica notarile in base alla legge, gli atti di cancellazione di ipoteca e quelli di costituzione di diritti di usufrutto e d’uso. Il soggetto abilitato all’autentica è esclusivamente il titolare dello Sportello Telematico dell’Automobilista.

I) Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una “dichiarazione di vendita” cartacea con autenticazione della propria firma, tale sottoscrizione, con le nuove procedure del Documento Unico, è stata sostituita da una firma grafometrica autenticata tramite firma elettronica avanzata (Fea) sottoscritta su apposito tablet.

II) La “dichiarazione di vendita” è contenuta nel retro del “Certificato di Proprietà (CdP) cartaceo o digitale che sia” e, al momento della sottoscrizione, deve contenere in particolare una marca da bollo da 16,00 Euro (imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli atti di vendita digitali) e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo;

III) La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà  cartaceo o digitale su tablet per un normale passaggio di proprietà non è più consentita

IV) Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo;

V) Non consegnare il Documento Unico del veicolo venduto senza aver sottoscritto su tablet la dichiarazione di vendita;

VI) Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti;

VII) Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa dell’autentica della propria firma;

VIII) L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo;

IX) Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nell’autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non è una agevolazione, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilità, esponendo inoltre al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita

X) Trascorsi 60 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita, verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l’avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.

Prima dell’acquisto, chiedi di effettuare la Visura sul veicolo per accertare che non ci siano vincoli, gravami o fermi amministrativi che impediscono la libera circolazione del veicolo

  • Sicuro e garantito: La pratica di passaggio nelle nostra Agenzia è coperto da una polizza assicurativa;

  • Fai tutto in una volta: il notaio in sede non è più necessario, la vendita viene ora effettuata tramite apposizione di una  Firma Elettronica Avanzata  (FEA grafometrica effettuata su tablet predisposto e autenticata tramite Firma Digitale Remota (FDR) . La normativa prevede infatti che il documento sottoscritto con FEA soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l’efficacia prevista dall’art. 2702.c.c., cioè sia equiparabile, sotto il profilo legale, a una scrittura privata autografa.

  • Se il pagamento avviene tramite assegno, assicurati di poterlo verificare presso la tua banca prima di effettuare la pratica da noi, sia se si tratta di assegno Circolare sia di assegno Bancario o Postale

  • Puoi effettuare il passaggio di proprietà in qualsiasi giorno durante gli orari di ufficio, ma ricordati che, se hai poco tempo e vuoi accelerare la procedura, puoi inviarci i documenti (Certificato di Proprietà, il libretto o documento unico, un documento tuo e di chi compra/vende) utilizzando lo specifico form che abbiamo messo a tua disposizione nella sezione qui a fianco;

  • Se stai vendendo, ricordati di portare la Carta di Circolazione, la ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale o il vecchio Certificato di Proprietà in formato cartaceo o il Documento Unico e un Documento d’Identità in corso di validità

  • Se stai comprando, ricordati il Documento d’Identità e il Codice Fiscale, ed eventualmente il Permesso o Carta di Soggiorno

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